Riceviamo (dal Coordinamento RSU NO Gelmini Torino) una buona notizia…
“E' stata emanata una recente nota del MIUR sull'annosa questione della sostituzione degli insegnanti assenti.
La sua diffusione è di grande importanza perchè fornisce la correttezza delle indicazioni che noi abbiamo sempre dato sulla necessità di:
- chiamare sempre il supplente
- non interrompere compresenze e contemporaneità
- non usare insegnanti di sostegno per le sostituzioni
- usare lo strumento delle ore a disposizione solo in via eccezionale
- garantire la didattica
- non usare le risorse del FIS per pagare le supplenze.
La nota dice chiaramente che si deve garantire il diritto allo studio e quindi si deve nominare il supplente anche per assenze inferiori ai 5 gg nella scuola primaria o ai 15 gg nella secondaria; ripete che l’uso degli insegnanti di sostegno per le supplenze va limitato ai soli casi “non altrimenti risolvibili”.
In sostanza è contraddetto l'operato dei dirigenti scolastici che non chiamano i supplenti e usano ogni mezzo per "risparmiare" non esitando anche a ricorrere a forme più o meno sottili di minaccia verso coloro che si dichiarano indisponibili alle supplenze.
Consideriamolo un primo elemento positivo e usiamolo per procedere la nostra battaglia per il ripristino della legalità nella scuola.”
Ecco il testo integrale della nota:
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per il personale scolastico Uff. III
Prot. n. AOODGPER 9839 Roma, 08 novembre 2010
Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente.
Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.
Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.
Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.
Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.
Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
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